Laurea in Economia aziendale
(a esaurimento) Classe 17

Corso disattivato

 


Consiglio di facoltà
Dallo Statuto Dell'Università di Verona, ART. 29

Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori ordinari ed associati, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento in
misura pari a un quinto dei professori ordinari ed associati, da un rappresentante dei tecnici laureati, da cinque rappresentanti degli studenti nelle Facoltà con meno di duemila iscritti in Corsi di Laurea e di Diploma universitario, elevati a sette quando gli iscritti siano più di duemila. Le modalità di partecipazione alle sedute e alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà sono regolate dalle norme della legislazione universitaria.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a) la programmazione e il coordinamento delle complessive attività didattiche e la destinazione delle risorse
didattiche, in conformità delle deliberazioni del Senato Accademico e sentiti i Consigli di Corso di Laurea o di indirizzo, e i Consigli di Corso di diploma e, per la parte di loro competenza, i Dipartimenti;

b) la richiesta di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore e la messa a concorso o la destinazione a trasferimento di posti di ruolo di professore e di ricercatore, la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle del chiamato e dopo aver sentito i Dipartimenti interessati;

c) la formulazione di proposte di attivazione, sulla base di documentate esigenze didattiche, di corsi integrativi ed,eccezionalmente, di corsi ufficiali di insegnamento, da affidare a studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale con contratti di diritto privato, che possono essere finanziati con fondi del bilancio universitario, anche
provenienti da terzi;

d) la predisposizione e l’approvazione dei piani di sviluppo della Facoltà, come parte dei piani di sviluppo dell’Ateneo;

e) l’esercizio di tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Facoltà organizza lo svolgimento dei propri compiti attraverso la costituzione di Commissioni permanenti, i cui membri sono eletti dal Consiglio stesso al proprio interno. Le Commissioni sono formate in modo da
rispecchiare la composizione e i grandi settori disciplinari della Facoltà. Le Commissioni eleggono il loro Presidente tra i professori ordinari. Le Commissioni vengono rinnovate con l’elezione del Preside.

4. Il Regolamento della Facoltà stabilisce:

a) le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà;
b) la composizione, i compiti, le attribuzioni e le norme di funzionamento delle Commissioni permanenti.

5. Le modalità di elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento, del rappresentante dei tecnici laureati e dei rappresentanti degli studenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

La legge all'art. 95 DPR 382/80 ne regola le attività :

Consiglio di amministrazione

1. Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di amministrazione dell'Universita'.

2. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e un rappresentante degli assistenti ordinari.

3. Nelle Universita' in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dall'indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneita', i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari saranno integralmente sostituiti da tre professori associati.

4. L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

5. Entro sei mesi dall'indizione della prima tornata dei giudizi di idoneita' a ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle Universita' sono altresi' integrati da un rappresentante dei ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di giudizi.

6. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva del personale non docente e` aumentata da uno a due.

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